CIRCOLARE IN MATERIA DI FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2010/2011
La presente circolare indica le regole generali cui attenersi in merito alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s.
1. BENEFICIARI
Il provvedimento riguarda gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado le cui famiglie presentino un valore ISEE, calcolato con riferimento ai redditi 2009, inferiore o uguale a 10.632,94 Euro.
Si sottolinea quindi che il provvedimento non attiene agli alunni della scuola primaria, per i quali vige quanto previsto dall’art. 156 comma 1 D.Lgs.297/94.
2. TEMPI
Termine per la raccolta delle domande redatte sul modello – allegato B – che ripropone quello concordato in sede di gruppo di lavoro istituzionale tra Regione, Province e Comuni capoluogo, è il
Termine per la trasmissione da parte delle Province alla Regione del modello allegato C nel quale sono evidenziati i dati relativi al numero dei beneficiari e della spesa complessiva ammissibile per ogni Comune, è il
Nel rispetto di tali scadenze, le Province definiranno termini e modalità per il ricevimento dei dati da parte dei Comuni del proprio territorio.
Al fine di semplificare le operazioni e a puro titolo esemplificativo si fornisce un modello – allegato D - che i Comuni potranno utilizzare per la raccolta dei dati e la successiva trasmissione alle Province.
3. COMPETENZE
Salvo diversi accordi da stipularsi a livello locale, competente all’erogazione del beneficio è il Comune di residenza del richiedente. Si ricorda in proposito che il D
Al fine di semplificare e rendere più rapide le operazioni di attribuzione del buono libro per i richiedenti residenti in una Regione, diversa dalla Regione Emilia Romagna, che applichi il criterio della frequenza competente all’erogazione del beneficio è il Comune sul cui territorio si trova la scuola frequentata dallo studente.
Qualora poi il richiedente risieda in una Regione diversa dalla Regione Emilia-Romagna, che applichi il criterio della residenza la domanda dovrà essere trasmessa al Comune di residenza e per conoscenza (quindi in copia) alla Regione di residenza (nell’allegato E si riporta il prospetto riepilogativo dei criteri adottati dalle diverse Regioni).
Al fine di poter corrispondere il beneficio a tutti i potenziali destinatari,
4. VINCOLI NELL’EROGAZIONE DEL BENEFICIO
Essendo il provvedimento finalizzato a garantire la gratuità o semigratuità dei libri di testo, nell’erogazione del beneficio il Comune dovrà tenere in considerazione il costo della dotazione libraria adottata dalla scuola frequentata nel rispetto dei tetti, differenziati per anno e tipologia di scuola.
Per l’a.s. 2010/2011 si intendono riconfermati gli importi stabiliti nel Decreto n. 41 dell’
Ai sensi della legislazione vigente, fatto salvo il rispetto dei vincoli citati e nel quadro delle risorse disponibili i Comuni assegneranno i benefici in oggetto secondo il principio dell’uniformità di trattamento. In particolare essi potranno utilizzare secondo il fabbisogno effettivo, e perciò a reciproca integrazione, le quote di risorse destinate agli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole secondarie superiori.
5. LE ASSEGNAZIONI A CONSUNTIVO
Nel caso di un fabbisogno complessivo regionale superiore alle risorse disponibili di Euro 3.905.372,00,
A mero titoli di esempio:
Risorse disponibili: Euro 3.905.372,00
Fabbisogno regionale (= somma dei consuntivi provinciali) Euro 4.800.000,00
Rapporto (a)/(b): 81%
Seguendo l’esempio, ciascuna Provincia riceverebbe pertanto un’assegnazione dell’81% di quanto consuntivato e trasferirebbe a ciascun Comune del suo territorio l’81% del fabbisogno da questi rendicontato. A sua volta il Comune liquiderebbe ad ogni singolo beneficiario l’81% dei costi ammissibili.
6. CASI SOCIALI
Qualora i Comuni decidano di anticipare, attraverso il ricorso a risorse proprie, la spesa per l’acquisto dei libri di testo a favore delle famiglie in condizioni economiche più disagiate, essi potranno trattenere sui trasferimenti ricevuti dalle Province a tale titolo gli importi anticipati, corrispondenti alle quote spettanti alle famiglie, nella stessa percentuale stabilita dalla Regione a consuntivo, a seguito dell’operazione di raffronto fra risorse disponibili e fabbisogno di cui al precedente punto 5 (nel caso esemplificato, nella percentuale dell’81%).
L’individuazione dei “casi sociali”, a favore dei quali procedere come sopra, spetta ai Comuni competenti sulla base della normativa vigente in materia.
Categoria: Informazione e servizi | Data di pubblicazione: 07/10/2010 |
Sottocategoria: Segreteria | Data ultima modifica: 14/09/2011 08:40:21 |
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